DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA PER LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO

1. CHE COS’E’

Per un impianto elettrico ante 1990 situato in un luogo a maggior rischio incendio (MA.R.C.I.) e soggetto ai controlli dei Vigili del Fuoco, la situazione normativa riguardo alla Dichiarazione di Rispondenza (DiRi) è complessa e richiede attenzione:

  1. Impossibilità tecnica della DiRi con PEN: La DiRi serve a certificare che un impianto rispetti la “regola dell’arte” del tempo in cui è stato costruito. Tuttavia, per i luoghi soggetti ai controlli VVF, l’impianto deve garantire requisiti di sicurezza minimi attuali. Poiché l’uso del PEN (sistema TN-C) è esplicitamente vietato nei luoghi MARCI dall’art. 751.04.1.1 della norma CEI 64-8 per il rischio di innesco, un tecnico non può firmare una DiRi che attesti la sicurezza dell’impianto se il PEN è ancora presente all’interno del locale.
  2. La DiRi non è una “sanatoria”: La DiRi può essere rilasciata solo se l’impianto, a seguito di sopralluoghi e prove strumentali, risulta effettivamente sicuro. Se il tecnico riscontra la presenza del PEN in un luogo a rischio incendio, dovrà obbligatoriamente prescrivere l’adeguamento (trasformazione in TN-S) prima di poter rilasciare qualsiasi documento.
  3. Procedura corretta per attività soggette a VVF:
    • Adeguamento obbligatorio: Devi trasformare il sistema da TN-C a TN-S (separando Neutro e Terra) almeno all’ingresso del compartimento antincendio.
    • Dichiarazione di Conformità (DiCo): Al termine di questi lavori, l’impresa installatrice rilascerà una DiCo per la parte trasformata.
    • Documentazione per i VVF: Per la SCIA antincendio, i Vigili del Fuoco esigono che l’intero impianto sia coperto da documentazione valida. Se per le parti “vecchie” non pericolose (es. uffici esterni al rischio) si può usare la DiRi, per il cuore dell’attività MARCI servirà la DiCo dei lavori di adeguamento

In sintesi: Non puoi usare la DiRi per “mantenere” il PEN. La DiRi può essere emessa solo dopo aver rimosso il PEN e aver reso l’impianto rispondente alle norme di sicurezza antincendio minime richieste dai VVF. 

      2. COSA DICONO LE NORME

      Non esiste una legge che obblighi l’adeguamento “a tappeto” di tutti i vecchi impianti solo perché è uscita una nuova norma. Tuttavia, per il tuo caso specifico (luogo a rischio incendio e attività soggetta a VVF), l’obbligo di adeguamento scatta per una combinazione di tre fattori legali e tecnici: 

      1. La Legge 186/68 (Regola dell’Arte): Questa legge stabilisce che tutti gli impianti devono essere realizzati “a regola d’arte”. Le norme CEI 64-8 sono la traduzione tecnica di cosa sia la regola dell’arte in Italia. Se un tecnico oggi certifica (tramite DiRi) o i Vigili del Fuoco controllano un impianto, devono valutare se sia sicuro oggi. Un impianto con conduttore PEN in un luogo MARCI è considerato tecnicamente pericoloso e quindi non a regola d’arte, indipendentemente da quando è stato costruito.
      2. Il D.Lgs 81/08 (Sicurezza sul Lavoro): Se il luogo è un ambiente di lavoro, l’Art. 80 obbliga il datore di lavoro a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici, inclusi gli inneschi di incendio. Mantenere un sistema TN-C (PEN) dove è vietato dalla norma tecnica espone il titolare a responsabilità penale, perché non ha adottato le misure di sicurezza “più aggiornate” per mitigare il rischio. 
      3. DM 37/08 e DPR 151/11 (Attività soggette a VVF): Per le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, la conformità dell’impianto elettrico è un requisito per il rilascio o rinnovo del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi)
        • I Vigili del Fuoco applicano il principio della sicurezza equivalente: se un impianto vecchio è fonte di rischio (come il PEN in un luogo MARCI), non può essere considerato accettabile.
        • La Dichiarazione di Rispondenza (DiRi) può essere rilasciata solo se l’impianto rispetta i requisiti di sicurezza minimi stabiliti dalla normativa. Poiché la CEI 64-8 Sezione 751 (che esisteva già in forme diverse prima degli anni ’90) vieta il PEN, nessun tecnico può dichiarare “rispondente” un impianto che lo contiene. 

      Autori: Conte Ivan, Morandi Gianluca, Salmaso Matteo

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