Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di impianti fotovoltaici – Nuova Linea Guida di prevenzione incendi

In data 01 Settembre 2025, con nota DCPSTAE n.14030, sono entrate in vigore le nuove Linee Guida di prevenzione incendi.

Esse riguardano la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di impianti fotovoltaici e costituiscono un aggiornamento alla guida tecnica n.1324 del 7 febbraio 2012.

Perché è importante?

Il settore fotovoltaico sta vivendo un periodo di forte crescita grazie alla crescente attenzione verso la sostenibilità energetica e la riduzione delle emissioni di CO2.

Al fine di migliorare la sicurezza degli impianti e degli edifici sui quali vengono installati, è opportuno aggiornare le misure tecniche di prevenzione incendi, per gli impianti installati su edifici all’interno dei quali si svolgono le attività soggette alle procedure di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 1 Agosto 2011, n.151.

Novità introdotte dalla nuova guida VVF

L’aspetto principale della guida è la prevenzione degli incendi, in quanto gli impianti fotovoltaici, se non progettati o mantenuti correttamente, possono rappresentare un serio pericolo.

Rispetto alla precedente guida tecnica n.1324 del 7 febbraio 2012, la nuova guida introduce i seguenti aspetti:

  • Aerazione e ventilazione: in via generale occorre evitare il riscaldamento eccessivo dei componenti dell’impianto fotovoltaico, così da assicurare che il calore disperso sia superiore a quello prodotto per funzionamento normale od anomalo. I componenti dell’impianto fotovoltaico maggiormente suscettibili di riscaldamento, quali inverter o convertitori DC-DC, devono essere installati all’aperto o in compartimenti antincendio dedicati con una resistenza al fuoco minima di REI/El 30, con accesso direttamente dall’esterno o dall’interno tramite porta tagliafuoco (avente classe una resistenza al fuoco minima non inferiore alla massima fra i due compartimenti contigui). Occorre assicurarsi sempre che la circolazione dell’aria intorno all’inverter non sia limitata o addirittura bloccata, pertanto in caso di installazione multipla su più file, gli inverter non devono essere posti in opera allineati sulla stessa verticale.
  • Misure specifiche per l’installazione degli inverter: deve essere garantita l’installazione degli inverter su strutture ed elementi costituiti da prodotti o kit classificati A1 per la reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. In alternativa, l’equivalente interposizione tra inverter e piano di appoggio di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno El 30 con “layer” continuo incombustibile (classe A1 secondo UNI EN 13501-1).
  • Compartimentazione:  i componenti di impianti fotovoltaici con elementi combustibili, come i cavi elettrici, non devono essere posti in opera direttamente sopra elementi di compartimentazione, se non utilizzando passerelle. Le passerelle porta cavi devono essere protette meccanicamente e tenute distanziate dalla copertura e/o dalla facciata attraverso supporti incombustibili tra le passerelle e la superficie della copertura e/o della facciata.
  • Accessibilità e distanze per i pannelli montati in copertura: Qualora il generatore fotovoltaico consti di numerosi pannelli, gli stessi devono essere raggruppati in sottoinsiemi le cui dimensioni massime non devono superare i 20m lineari in tutte le direzioni; i sottoinsiemi inoltre devono essere separati da percorsi di larghezza minima 2m e privi i componenti. Dal limite della copertura deve essere garantita una fascia di larghezza minima di 1m libera da ogni componente di impianto. Nel caso di installazione dei pannelli fotovoltaici su tetti a falda inclinata con presenza di aperture, il distanziamento di 1 m è da ritenersi relativo alla proiezione ortogonale orizzontale.
  • Accessibilità e distanze per i pannelli montati in facciata: Qualora il generatore sia posizionato sulla facciata, i pannelli fotovoltaici devono essere raggruppati in sottoinsiemi le cui dimensioni massime non devono superare i 3 m in altezza e i 20 m in lunghezza; i sottoinsiemi devono essere separati verticalmente  l’uno dall’altro da elementi incombustibili orizzontali posti ad almeno 0,5 m dal limite del sottoinsieme, e che sporgano dalla facciata per una profondità di almeno 0,5 m. Non possono essere installati direttamente sulla verticale delle aperture (finestre, ecc.) a meno che non siano inseriti elementi incombustibili orizzontali posti ad almeno 0,5 m dal limite del sottoinsieme e 1 m dall’apertura.
  • Sezionamento di emergenza: L’impianto fotovoltaico deve essere provvisto di un dispositivo di sezionamento ubicato in posizione segnalata, protetta dall’incendio e di facile accesso per i soccorritori. Tale dispositivo dovrà garantire il sezionamento dell’impianto elettrico rispetto a tutte le sorgenti di alimentazione, sia lato corrente alternata che lato corrente continua; in quest’ultimo caso devono essere previsti dei dispositivi di sezionamento in copertura, in modo tale che le linee in discesa possano essere messe fuori tensione in caso di azionamento del dispositivo di emergenza. La sola installazione di ottimizzatori di tensione non è ammessa come sezionamento di emergenza.
  • Misure specifiche per impianti su tetti e coperture: L’installazione deve essere eseguita in modo da evitare o limitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico all’edificio nel quale è incorporato; tale condizione si ritiene rispettata qualora l’impianto fotovoltaico venga installato con le seguenti modalità:
  1. su strutture ed elementi di copertura incombustibili (classe A1 secondo EN 13501-1).
  2. qualora la struttura o la copertura non fossero incombustibili, è consentita l’interposizione tra i pannelli fotovoltaici ed il piano di appoggio di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno El 30 con “layer” continuo incombustibile di classe A1 secondo UNI EN 13501-1, qualunque sia la classificazione del pannello fotovoltaico ai fini della reazione al fuoco. Tale strato di materiale deve essere esteso ad un’area almeno pari a quella di installazione dei pannelli fotovoltaici, incrementata di 2 metri in ogni direzione attraverso la valutazione dell’accoppiamento fra pannello e copertura con prestazione di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti, con classe valutata secondo la norma UNI EN 13501-5 oppure con prestazione di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico, valutata secondo la norma UNI EN 13501-1, ritenendo accettabile l’accoppiamento fra pannelli fotovoltaici classificati almeno in classe E secondo la norma tecnica UNI EN 13501-1, secondo UNI EN ISO 11925-2, nonché classificati Broof (T1, T2, T3, T4), secondo la norma tecnica UNI EN 13501-5 e tetti e coperture dei tetti classificati Broof (T3, T4) secondo la norma UNI EN 13501-5 e relative regole di estensione secondo Allegato C, Allegato D ed Allegato E della specifica tecnica UNI CEN TS 16459.
  3. Attraverso la valutazione dell’accoppiamento fra pannello e copertura con prestazione di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti, con classe valutata secondo la norma UNI EN 13501-5 oppure con prestazione di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico, valutata secondo la norma UNI EN 13501-1, ritenendo accettabile l’accoppiamento fra pannelli fotovoltaici classificati almeno in classe E secondo la norma tecnica UNI EN 13501-1, secondo UNI EN ISO 11925-2, nonché classificati Broof (T1, T2, T3, T4), secondo la norma tecnica UNI EN 13501-5 e tetti e coperture dei tetti classificati Broof (T3, T4) secondo la norma UNI EN 13501-5 e relative regole di estensione secondo Allegato C, Allegato D ed Allegato E della specifica tecnica UNI CEN TS 16459.
  4. Attraverso specifica valutazione del rischio di propagazione dell’incendio.
  • Misure specifiche per impianti in facciata: L’installazione deve essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico all’edificio nel quale è incorporato e la caduta di parti di impianto ed il gocciolamento; tale condizione si ritiene rispettata qualora l’impianto fotovoltaico venga installato con le seguenti modalità:
  1. Installazione dell’impianto su strutture ed elementi di facciata incombustibili o kit classificati A1 per la reazione al fuoco secondo la norma UN l EN 13501-1, risultando altresì equivalente l’interposizione tra i pannelli fotovoltaici ed il piano di facciata di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno El 30 con “layer” continuo incombustibile in classe A1 secondo UNI EN 13501-1 , qualunque sia la classificazione del modulo fotovoltaico ai fini della reazione al fuoco, esteso all’intera facciata.
  2.  Attraverso specifica valutazione del rischio di propagazione dell’incendio.
  • Misure specifiche per impianti su pergole, pensiline e tettoie di edifici, di copertura di parcheggi e distributori di carburanti: qualora i pannelli costituiscano l’unico elemento di copertura, gli stessi devono essere classificati in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco almeno B – s2, d0 secondo la norma EN 13501-1. Non è richiesto alcun requisito di reazione al fuoco per i pannelli di impianti fotovoltaici installati al di sopra della copertura di parcheggi non interferenti con l’edificio e su pensiline di impianti di distribuzione carburanti realizzate in materiale incombustibile.
  • Misure specifiche per balaustre fotovoltaiche: qualora i pannelli fungano da parapetto a balconi, terrazze e scale esterne, gli stessi devono essere classificati in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco almeno B – s2, d0 secondo la norma EN 13501-1.

Criteri di non applicabilità delle nuove linee guida

I soggetti che alla data del 1° settembre 2025 avevano già concretamente avviato le procedure finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici possono legittimamente completare il proprio intervento applicando la disciplina precedente (guida tecnica n.1324 del 7 febbraio 2012).

A titolo indicativo e non esaustivo, si possono considerare “procedure già avviate” alla data del 1° settembre 2025 le situazioni in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

  • siano già state attivate le pertinenti procedure di cui al DPR 151/11;
  • presentazione di comunicazioni, SCIA edilizia, CILA o altre istanze ad uffici competenti;
  • sottoscrizione di contratti vincolanti per la fornitura e/o installazione dell’impianto;
  • completamento della progettazione con specifiche tecniche definitive;
  • avvio dei lavori di installazione;
  • ottenimento e accettazione formale di preventivi vincolanti da fornitori qualificati;
  • disponibilità di documentazione probatoria recante data certa;
  • altre fattispecie giuridicamente equivalenti a quelle sin qui elencate

Autori: Conte Ivan, Morandi Gianluca, Salmaso Matteo

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