In data 05 Agosto 2025, ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha emanato la delibera 385/2025/R/EEL, successivamente integrata dalla delibera 564/2025/R/EEL del 23 dicembre 2025, riguardante gli interventi relativi agli impianti di produzione eolici e fotovoltaici di potenza maggiore o uguale a 100kW connessi o da connettere in Media Tensione.
Cosa prevede la Delibera
La Delibera prevede che tutti i gestori di impianti di produzione di potenza maggiore o uguale a 100kW connessi o da connettere in Media Tensione, debbano provvedere ad adeguare i loro impianti alle disposizioni contenute nell’allegato A.72 di Terna.
In particolare la Delibera prevede:
- l’obbligo di installazione del Controllore Centrale d’Impianto (di seguito CCI) così come definito dalla Norma CEI 0-16, ivi inclusi i relativi Allegati O e T
- l’obbligo di attivazione della funzionalità PF2 “Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO” prevista per il CCI, ovvero il CCI deve avere la possibilità di ridurre, fino eventualmente all’azzeramento, la potenza prodotta dall’impianto in cui è inserito in seguito ad un segnale ricevuto dai sistemi del distributore.
I produttori sono responsabili dell’installazione e manutenzione del CCI e del relativo sistema di comunicazione e dell’attivazione dalla funzionalità PF2 “Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO”.
Cos’è il Controllore Centrale di Impianto (CCI) e principali funzioni
Il CCI è un sistema di controllo centralizzato che supervisiona il funzionamento di inverter, quadri elettrici, sistemi di protezione e dispositivi di misura. La sua funzione principale è assicurare che l’impianto operi nel rispetto delle normative tecniche e delle condizioni di esercizio richieste dalla rete elettrica.
Il CCI svolge inoltre numerose funzioni critiche:
- Monitoraggio in tempo reale della produzione e dello stato degli inverter
- Gestione delle protezioni di interfaccia, con invio dei comandi di distacco
- Regolazione della potenza attiva e reattiva in conformità alle richieste di rete
- Limitazione e controllo dell’immissione in rete
- Gestione degli allarmi e degli eventi di guasto
- Comunicazione con il sistema di telecontrollo del distributore
Esclusivamente in caso di necessità, tale apparecchio potrà ridurre, fino eventualmente ad azzerare, la potenza in uscita dagli inverter, che dovranno quindi essere “pilotabili”; qualora gli inverter esistenti non fossero in grado di essere regolati dal CCI, anche tramite eventuali aggiornamenti, gli stessi dovranno essere sostituiti con dei nuovi modelli conformi alla nuova CEI 0-16.
Adempimenti per i proprietari di impianti di produzione esistenti con potenza >100kW
Nel caso di impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di 100 kW, devono procedere all’installazione del CCI, attivare la funzionalità PF2, e comunicare l’avvenuto adeguamento all’impresa distributrice entro i termini stabiliti dalla delibera, riassunti nella tabella seguente, in funzione della potenza dell’impianto.
| Potenza Impianto | Fonte Primaria | Termine per adeguamento |
| Pn>= 1 MW | Eolica o fotovoltaica | Entro il 31/12/2026 |
| 0,5 MW <= Pn< 1 MW | Eolica o fotovoltaica | Entro il 31/12/2027 |
| 0,1 MW <= Pn< 0,5 MW | Eolica o fotovoltaica | Entro il 31/03/2028 |
Contributi per l’adeguamento degli impianti di produzione esistenti
Per i produttori che adegueranno i loro impianti, sono previsti dei contributi economici a parziale sostegno delle spese sostenute, nelle misure a seguito riportate.
Impianti di produzione di potenza uguale o maggiore di 500 kW e minore di 1MW
Il contributo forfetario riconosciuto per l’adeguamento di ciascun impianto, sarà pari al prodotto tra un valore “base” pari a 10.000 € e un coefficiente pari a:
a) 1, nel caso di invio entro il 31 dicembre 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
b) 0,80, nel caso di invio tra il 1°gennaio 2027 e il 28 febbraio 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
c) 0,40, nel caso di invio tra il 1° marzo 2027 e il 31 maggio 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
d) 0, nel caso di invio successivo al 31 maggio 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento.
Impianti di produzione di potenza uguale o maggiore di 100 kW e minore di 500 kW
Il contributo forfetario riconosciuto per l’adeguamento di ciascun impianto, sarà pari al prodotto tra un valore “base” pari a 7.500 € e un coefficiente pari a:
a) 1, nel caso di invio entro il 31 gennaio 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
b) 0,80, nel caso di invio tra il 1° febbraio 2027 e il 31 marzo 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
c) 0,40, nel caso di invio tra il 1° aprile 2027 e il 30 giugno 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
d) 0, nel caso di invio successivo al 30 giugno 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento.
Conseguenze per i produttori che non adeguano i propri impianti
La Delibera inoltre prevede che, decorse le scadenze previste per gli interventi di adeguamento, in relazione agli impianti di produzione che dovessero risultare non ancora adeguati e fino alla data di ricevimento, da parte di Terna e del GSE, della comunicazione di avvenuto adeguamento trasmessa dalle imprese distributrici, sia sospesa l’erogazione delle partite economiche erogate dal GSE (ivi inclusi eventuali incentivi), nonché la valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete.
Per gli impianti di nuova realizzazione invece, la mancata realizzazione delle opere previste dalla delibera s.i., comporterà la non conclusione dell’iter di connessione ed il conseguente mancato allaccio dell’impianto alla rete del distributore.
Adempimenti a carico del distributore
Entro due mesi dal termine delle attività di propria competenza, il distributore effettua verifiche da remoto, accompagnate ove necessario da sopralluoghi a campione presso gli impianti di produzione esistenti oggetto di adeguamento, al fine di verificare l’avvenuta e corretta installazione dei CCI e la piena operatività della funzione PF2 anche effettuando prove di comunicazione con le proprie infrastrutture.
Con esclusivo riferimento agli impianti di produzione di potenza inferiore a 1 MW, le imprese distributrici possono richiedere l’estensione del periodo di esecuzione delle verifiche qualora dimostrino l’impossibilità del loro completamento nel tempo previsto, in considerazione della numerosità degli impianti di produzione coinvolti e della contemporaneità dell’effettiva conclusione degli interventi in capo ai produttori.
Erogazione del contributo
Nel caso in cui le verifiche eseguite abbiano esito negativo per cause non imputabili all’ente distributore, il medesimo ne dà evidenza al produttore, dando indicazioni in merito agli interventi correttivi necessari e prevedendo una scadenza di almeno due mesi per la loro effettuazione. Al termine di tali interventi correttivi, il produttore ne dà comunicazione al distributore che programma una nuova verifica entro il mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Qualora l’esito delle verifiche sia positivo, il contributo forfetario per l’adeguamento è erogato dall’impresa distributrice entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo: ai fini della quantificazione dell’eventuale contributo forfettario, rileva la data di invio della nuova comunicazione di avvenuto adeguamento. Qualora l’esito delle verifiche continui a essere negativo per cause non imputabili all’impresa distributrice e qualora siano decorse le tempistiche precedentemente esposte, il distributore inserisce il produttore, in relazione a tale impianto di produzione, tra gli inadempienti alla deliberazione ARERA. Il produttore perde il diritto al contributo forfettario in relazione a un dato impianto di produzione nei casi in cui, per tale impianto di produzione, sia inserito tra gli inadempienti.
Nel caso in cui le verifiche abbiano esito positivo, il contributo forfetario per l’adeguamento è erogato dal distributore entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo.
Autori: Conte Ivan, Morandi Gianluca, Salmaso Matteo


